I Geositi Secondo la definizione Wimbledon et alii 1996, accettata dallo IUGS (International Union Geological Sciences), può essere Geosito “ogni località, area o territorio dove sia possibile definire un interesse geologico o geomorfologico per la conservazione”.
Tra i compiti istituzionali dell’Assessorato Territorio e Ambiente c’è quello della conservazione del Patrimonio Geologico siciliano affinché le generazioni future possano continuare a conoscere la storia geologica della Terra.
La Regione Sicilia dispone di una normativa di tutela che, attraverso una corretta pianificazione territoriale ed urbanistica, impedisca il degrado del Patrimonio Geologico: la LEGGE 11 aprile 2012, n. 25 "Norme per il riconoscimento, la catalogazione e la tutela dei Geositi in Sicilia", che rimanda al decreto assessoriale ARTA n. 87/2012 le linee guida per la gestione del Catalogo Regionale dei Geositi e l’individuazione delle modalità per l’istituzione del singolo Geosito. Affinché il Geosito possa rappresentare anche occasione di sviluppo per il territorio nel quale ricade, la normativa prevede la valorizzazione del bene geologico attraverso la divulgazione e la fruizione, qualora quest’ultima sia possibile, cioè non comprometta lo stato di conservazione del bene naturale o la sicurezza dei visitatori. Il D.A. 87/2012 definisce i Geositi come: "quelle località o territori in cui è possibile riscontrare un interesse geologico, geomorfologico, paleontologico, mineralogico, ecc. e che, presentando un valore scientifico/ambientale, vanno preservati con norme di tutela specifiche."
Lo stesso D.A. 87/2012 decreta (art. 5) che all'implementazione del Catalogo regionale dei Geositi possono concorrere tutti i soggetti pubblici e privati, facendo pervenire al Centro documentazione le informazioni sui siti in cui è possibile riscontrare un interesse geologico.